2343-bis
e soggettività giuridica delle società
Not.
Maria Benedetta Pancera, 20.09.2001,
quesito
Tizio e Caio, soci amministratori della Alfa SNC, intendono
costituire la Beta SRL divenendone unici soci. La Beta SRL dovrebbe, appena
costituita o comunque entro due anni, acquistare un immobile dalla
Alfa SNC.
Si applica in questo caso il 2343-bis oppure la
soggettività giuridica della Alfa SNC è sufficiente a distinguerla dalle
persone dei soci?
Stando alla lettera della norma sembrerebbe di no,
ma non sono così sicura che non si debba andare oltre un'interpretazione
meramente letterale.
Not. Mauro Acquaroni risponde
Una visione formalistica del
diritto consentirebbe di stipulare l'atto senza osservare il 2343 bis (alla
lettera, non si tratta di un acquisto dai soggetti indicati in quell'articolo).
Una visione più disincantata
e sostanzialista permetterebbe di capire, che, nel caso che proponi, ci si
nasconde dietro un dito, ma fino a che punto si può ravvisare una elusione ?
Non è facile fissare limiti
precisi oltre i quali scatta il meccanismo elusivo.
Se fossi un Notaio
coraggioso penso però che riceverei l'atto anche senza 2343 bis; la personalità
e autonomia delle persone giuridiche rispetto agli individui che la compongono
non può essere invocata solo quando fa comodo e qualcosa vorrà pur dire.
Resta inteso che tutto deve
essere "in buona fede"; non deve essere una manovra truffaldina per
annacquare il capitale sopravvalutando beni sociali in danno a terzi, ma in
quel caso gli articoli invocati dovrebbero essere altri, magari quelli del
codice penale.
Not.
Giampiero
Petteruti risponde
Nel caso proposto si tratta
di soggettività e non di personalità del cedente, benchè la
distinzione sia frutto di (sforzi di) interpretazione.
Certamente l'art.2343 bis
verrebbe in rilievo se la nostra cultura giuridica badasse prima alla sostanza
e (solo) poi alla forma, e non invertisse l'ordine.
Pur ricordato che non e'
indiscussa la tesi della distinzione che esisterebbe tra soci e societa' di
persone (v. Ragusa Maggiore, Trattato delle Società, Cedam, 2000, pagg. 162
sgg., e in Vita not.1990, pag. 344 e ss.; cfr anche Jannucci, La disponibilità
del patrimonio sociale da parte dei soci e l'art.2256 c.c., Cedam, 1984 ),
sembrerebbe preferibile, allo stato dell'arte (seguendo le teorie prevalenti),
ritenere non applicabile il 2343 bis al caso in esame.
Not.
Menchetti Riccardo risponde:
Mi chiedo: quale sarebbe la sanzione per
l'inosservanza del 2343 bis?
A parte le sanzioni penali per l'amministratore,
secondo Campobasso l'atto sarebbe inefficace in quanto posto in essere violando
un limite legale al potere di rappresentanza e gestione dell'amministratore.
Ma per il notaio?